REGOLAMENTO AZIENDALE DI VETTURA

REGOLAMENTO AZIENDALE DI VETTURA (*)

(Legge Regione Puglia n. 18/2002)

1. L’Utente, per usufruire legittimamente del trasporto sui mezzi dell’Azienda, è tenuto a munirsi di un valido titolo di viaggio che dovrà essere validato appena salito a bordo. Non è consentita la validazione del titolo in presenza dei verificatori. Il costo dei titoli di viaggio è indicato sul sito aziendale www.amtab.it nella sezione servizi di trasporto, titoli di viaggio e tariffe.

2. L’Utente è tenuto a conservare il titolo per tutta la durata del viaggio e ad esibirlo a richiesta del personale di controllo, identificabile da apposito cartellino di riconoscimento.

3. L’Utente non può cedere, a qualsiasi titolo, a terzi il titolo di viaggio che abbia già obliterato.

4. L’Utente deve essere munito di valido documento di identificazione.

5. Se l’Utente non è munito di valido titolo di viaggio validato, gli Agenti addetti alla verifica redigono verbale di contestazione, conciliabile mediante il pagamento, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica se successiva, della sanzione amministrativa nella ridotta misura di € 50,00 a cui si aggiunge il costo del biglietto di corsa semplice. Decorso detto termine é dovuta la sanzione nell’intera misura di € 100,00 oltre il costo del biglietto ordinario, spese di notifica ed eventuale esazione.

6. Nel caso in cui l’Utente rifiuti di fornire le proprie generalità, gli Agenti addetti alla verifica invitano il trasgressore a seguirli presso la sede più vicina di Carabinieri, Polizia di Stato o Vigili Urbani. L’Utente che fornisse false generalità sarà denunciato alle Autorità competenti.

7. Sono esenti dal pagamento del biglietto i bagagli a mano che non superino le dimensioni di cm 25 x 40 x 80 ed il peso approssimativo di Kg 20.

8. E’ possibile trasportare biciclette e monopattini pieghevoli alle condizioni previste dall’art.7 per il bagaglio a mano.

9. I minori di dieci anni non pagano il biglietto se accompagnati da un maggiorenne.

10. Nel caso in cui l’Utente subisse danni, per avere diritto al risarcimento, deve segnalare al conducente l’accaduto e fornire le proprie generalità.

11. A bordo delle vetture non sono ammessi animali ad eccezione dei seguenti casi nei quali il trasporto è gratuito:

a) cani guida per non vedenti;

b) cani di piccola taglia, purché tenuti in braccio e muniti di museruola;

c) altri animali di piccola taglia purché racchiusi in ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte che impediscano, anche solo accidentalmente, il contatto fisico con l’esterno.

Le gabbie ed i contenitori, durante il trasporto, devono essere tenuti in modo tale da non recare fastidio e/o danno a persone e cose.

Il trasporto dei suddetti animali (ad eccezione dei cani da guida per non vedenti) è limitato a non più di due per autobus e a non più di uno per passeggero e potrà essere del tutto escluso, ad insindacabile giudizio del conducente della vettura, in caso di affollamento della stessa. In ogni caso, la persona che accompagna l’animale è tenuta al risarcimento dei danni provocati a cose e/o persone.

12. É obbligatorio reggersi agli appositi sostegni.

13. É vietato sostare ingombrando le porte.

14. É obbligatorio salire dalla porta anteriore (tranne disabili in carrozzella).

15. E’ vietato salire dalla porta centrale o posteriore e scendere dalla porta anteriore.

16. Per acquistare il biglietto dal conducente bisogna essere forniti del denaro esattamente occorrente.

17. É vietato azionare il meccanismo di emergenza apertura porte durante la marcia o senza che ne sussista l’esigenza.

18. É vietato espettorare, arrecare molestie fisiche e verbali alle persone, viaggiare in stato di ebbrezza, portare armi, oggetti contundenti o sostanze infiammabili, chimiche o tossiche, portare merce soggetta al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bari, fumare, cantare, schiamazzare, compiere in genere ogni altro atto tale da infastidire il Conducente o gli altri passeggeri.

19. É vietato danneggiare con qualsiasi mezzo l’autobus o sue parti, asportare, danneggiare o imbrattare le attrezzature di bordo.

20. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge Regione Puglia n.18/2002, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa dell’importo di:

a) € 60,00 per la violazione dei punti 11, 12 e 13;

b) € 100,00 per la violazione dei punti 1, 14, 15 e 20;

c) € 250,00 per la violazione dei punti 17, 18 e 19.

21. Al trasgressore è data facoltà, nel termine di 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale di accertamento se successiva, di provvedere al pagamento della sanzione comminatagli in misura ridotta al 50%. Decorso tale termine senza che siano pervenuti scritti difensivi o sia avvenuto il pagamento, il Direttore Generale dell’Azienda emetterà, ai sensi dell’art. 18 L. 689/81, ordinanza-ingiunzione con la quale sarà comminata la sanzione nella intera misura prevista dalla citata Legge Regionale, oltre le spese amministrative e di notificazione. Per la eventuale opposizione, da proporre entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, è competente il Giudice di Pace di Bari.

22. Il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/90, per le sanzioni amministrative comminate a bordo dei veicoli, è il Funzionario preposto alla Unità Organizzativa “Prodotti del Traffico”

IL DIRETTORE GENERALE

(*) EDIZIONE DEL 01/12/2022 REVISIONE N.0